Descrizione
CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE
INFORMATIVA PER GLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE
A seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 dell’art. 93, “Carta di esercizio e Attestazione annuale”, della Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 23 “Testo Unico di commercio” il rilascio della concessione di suolo pubblico per partecipare a fiere, mercati, fiere promozionali, manifestazioni fieristiche straordinarie è subordinato, tra l’altro, al possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale.
La Carta di esercizio (comma 3 dell’art. 93 L.R. n. 23/2018) è un documento identificativo dell’Operatore ambulante nel quale sono indicati i dati dell’impresa, quali: l’iscrizione alla Camera di Commercio, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), (qualora dovuta), oltre a tutti i dati relativi ai titoli autorizzatori (attinenti a posteggi fissi, itineranti e presso fiere) in possesso dell’Operatore.
La Carta di esercizio è compilata in forma di autocertificazione dallo stesso Operatore o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
L’Operatore ambulante è tenuto, tra l’altro, ad aggiornarla in caso di modifica dei dati in essa presenti, entro 90 (novanta) giorni dall’intervenuta modifica.
L’Attestazione annuale (comma 4 dell’art. 93 L.R. n. 23/2018) è un documento con il quale il Comune (o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), su apposita richiesta dell’Operatore ambulante, attesta l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, previa verifica del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Gli Operatori commerciali ambulanti dovranno ottenere l’Attestazione entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno esibirla a richiesta degli organi di controllo.
L’Operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune fuori Regione deve richiedere il rilascio dell’attestazione annuale al Comune abruzzese presso il quale intende iniziare l’attività commerciale ambulante (es.: per partecipare a fiere, mercati, manifestazioni straordinarie).
Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l’esercizio dell’attività medesima.
Si specifica, inoltre, che il “subingresso nell’autorizzazione per il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda è subordinato alla presentazione della Carta di Esercizio e dell’Attestazione annuale da parte del cessionario”, come testualmente previsto dal comma 6 dell’art. 93 della L. R. sopra citata.
La modulistica da utilizzare ai fini della compilazione della Carta di Esercizio e dell’istanza volta al rilascio dell’attestazione annuale potrà essere compilata digitalmente sul portale SUAP dell’Unione dei Miracoli e al seguente link .
https://sportellotelematico.unionedeimiracoli.eu/procedure%3Ar_abruzz%3Acommercio.area.pubblica%3Battestazione.annuale?source=2359 .
La pratica prevede il pagamento dei diritti di segreteria di € 30,00 .
I diritti di istruttoria dovuti per la presentazione di pratiche del SUAP Unione dei Miracoli, devono essere versati tramite il portale cittadino digitale
Il rilascio dell’attestazione annuale ex art. 93 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 verrà trasmessa al domicilio digitale dell’operatore economico richiedente.
Ogni altra comunicazione trasmessa per canale diverso (cartacea, mail ordinaria, pec etc.) verrà archiviata d’ufficio previa comunicazione.
SANZIONI:
Il comma 4 dell’art. 96 della L.R. Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23 “Testo Unico in materia di Commercio” dispone: “A chiunque eserciti l’attività di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall’art. 93, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro duemila, il sequestro cautelare delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati […]. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale (pur avendone il possesso, n.d.r.), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro cinquecento. La medesima sanzione si applica nel caso di mancato aggiornamento della
Carta entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti”. Il comma 5 specifica che: “A chiunque eserciti l’attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale [omissis], si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro seicento a euro tremila. In tal caso il Comune procede a un invito a regolarizzare la propria posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione l’autorizzazione è sospesa per due mesi. [Omissis…]. L’autorizzazione decade, qualora , decorsi i due mesi di sospensione di cui al comma 5, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione.
Il Responsabile del Settore
Maurizio Aquilano
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Ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2026, 18:00