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Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è un tributo locale, applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune, differente dal proprio Comune di residenza, in cui tale imposta è stata istituita.

Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2025, 15:53

Argomenti :
Imposte

A chi è rivolto

  • L’imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all’anagrafe del Comune di Casalbordino, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 del Regolamento.
  • Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta (il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all’art.2, comma 3).

Descrizione

Il Comune di Casalbordino, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09 marzo 2012, ha introdotto l'Imposta di soggiorno con decorrenza dal 01 gennaio 2013.

L'imposta di soggiorno è un tributo locale, applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune, differente dal proprio Comune di residenza, in cui tale imposta è stata istituita.

L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Casalbordino, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. 

Le tariffe, le esenzioni e le riduzioni sono dettagliate nel Regolamento.

Costi

Le tariffe sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 31/03/2022, tuttora vigenti e di seguito riportate : 
- Per i mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio – giugno – settembre - ottobre – novembre – dicembre nella misura di € 0,00 (zero); 
- Per i mesi di luglio e agosto: 

  • nella misura di € 1,00 (uno) a pernottamento per un massimo di 5 pernottamenti per alberghi, case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze di campagna, alloggi agriturismi, villaggi turistici,locazioni turistiche;
  • nella misura di € 0,50 a pernottamento per un massimo di 5 pernottamenti per le aree scoperte adibite allo stazionamento di roulotte e caravan.

Casi particolari

Le esenzioni e le riduzioni sono dettagliate all'Articolo 5 del presente Regolamento.

Esenzioni

Le esenzioni e le riduzioni per il pagamento dell’imposta di soggiorno, sono subordinate alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione e documentazione idonee e/o da apposita dichiarazione di atto di notorietà resa ai sensi DPR 445/2000 come da istruzioni stabilite e comunicate dal Comune di Casalbordino. 

Pagamento

  • I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
  • Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Casalbordino dell’imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese .

Come fare ( riservato ai gestori delle strutture)

È disponibile un software gratuito, utilizzabile via web, pensato per facilitare la gestione dell’imposta da parte delle strutture, accessibile direttamente dal seguente link: StayTour - gestione imposta di soggiorno Casalbordino ed è messo a disposizione a titolo completamente gratuito dal Comune di Casalbordino, attraverso il quale si potrà effettuare le dichiarazioni e i versamenti all'Ente secondo il regolamento. All'interno del portale ci sono dei video tutorial e istruzioni per l'uso, presenti nel menù laterale in Homepage, e la possibilità facoltativa di utilizzare il portale anche per la registrazione delle presenze (gestioni clienti o gestione booking).

Adempimento in scadenza il 30.06.2025

Entro il 30/06/2025 i gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione cumulativa dell’imposta di soggiorno, per l’annualità 2024, in base al modello approvato con il D.M. del 29/04/2022.
Il modello di dichiarazione dovrà essere presentato, all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, secondo il modello ministeriale.

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